Pursuant to Legislative Decree no. 460 dated 04/12/1997 and by the will of Dr. Piero Petricca, born in Civitella Roveto (Aq) on 22 May 1951, tax code PTR PRI 51E22 C783V, a non-profit and socially useful Foundation called “ANDARE OLTRE” onlus was established.
The duration of the Foundation is unlimited.

The Foundation has its headquarters in Rome (RM) Via Cercemaggiore 59 cap 00131 and can set up administrative offices and offices in Italy and abroad.

The Foundation, which is not for profit, aims to cooperate in the development of third world countries, pursuing social and socio-sanitary solidarity in favour of marginalized and/or disadvantaged people and spreading the culture of dialogue, tolerance and solidarity among peoples, through the elimination of conditions of inferiority, dependence and exploitation that may exist.
Specifically, the Foundation proposes, through its institutional activities, to carry out health, humanitarian, environmental and social interventions aimed at :

  • favouring support activities for locally existing hospital institutions by sending health personnel and adequate means;

  • improve the preparation of local health personnel through the establishment of professional refresher courses, also through the institution of scholarships, in synergy with local political, university and health institutions;

  • to extabilish, in the health sector, collaborative relationships with both national and international bodies and organizations to act with them in connection and synergy;

  • to guarantee access to health care for the needy through the payment to the health facility of the services actually used;

  • to carry out technical cooperation programmes for environmental rehabilitation and in particular for the fight against malaria and other epidemic and endemic diseases;

  • carrying out cooperation programmes for the recovery and development of the agro-food heritage;

  • encourage the implementation of individual and/or family support activities in small businesses, crafts and the agro-pastoral sector through the provision, where possible, of microcredit;

  • promote access to primary and secondary education in collaboration with local associations and institutions;

In addition, the Foundation proposes, through the related activities, to:

  • promote civil volunteering by providing training and professional education for volunteers;

  • formulate proposals for laws or regulations and propose legal actions aimed at protecting the interests pursued by the Foundation’s aims;

  • solicit public opinion, disseminate ideas, opinions and information, promote communication and solicit campaigns in the territory and create movements of opinion on issues related to the purpose of the Foundation;

  • to promote and organize reviews, conventions, conferences and seminars, cultural, educational and professional education activities, to provide contributions, scholarships or cash prizes with the aim of local cultural growth;

  • promote and carry out research, surveys and studies and disseminate the results;

  • create, disseminate and promote literary, cinematographic, television, audiovisual, radio or multimedia works, publish volumes or catalogues and carry out editorial activities, with the explicit exclusion of the daily press.

In order to achieve its aims, the Foundation may collaborate with Professionals, other Foundations, Associations, Bodies and Organizations, establishing itself, if necessary and appropriate, as an effective part of them.
It may also set up secondary offices in Italy and abroad, and may promote the establishment of companies of any kind, including cooperatives, taking part in other Foundations, Associations and Onlus that are deemed necessary, useful and appropriate. The Foundation may carry out any action, act, transaction directly or indirectly instrumental to the pursuit of its institutional purposes.

The Foundation cannot carry out activities other than those typical of the Onlus, with the exception of those directly connected to them, in accordance with article 10 of Legislative Decree 460/97.

All doctors, health professionals and technicians who, for whatever reason, adhere to the Foundation’s projects observe neutrality and impartiality and act in the name of People’s right to medical care, claiming full freedom in the exercise of their functions.

The Foundation may also, if the legal requirements and conditions are met, carry out its activities using any organization or form of voluntary work in accordance with Law no. 26 of 11 August 1991

The financing of the Foundation’s activities is assured:

  1.  from the income from movable and immovable property donated by the Founder, from the sums allocated annually as a contribution by the Founder himself and from the sums that in any case will come to the Foundation for purchases, inheritances, legacies, donations, handouts and oblations in general not to increase the assets, but to finance its activities;
  2.  any contributions made, even on an extraordinary basis: any conversion of the institutional assets;
  • by the Italian State through the competent Ministries, by the Regions or public bodies in general or by other local bodies, including non-territorial ones;
  • by international institutions or bodies;
  • the proceeds deriving from any contractual relationships stipulated in the implementation of the institutional activity;
  • from any other financial source, even occasional, from any subject and for any reason whatsoever.

The assets shall be entered in the relevant registers or inventories according to the provisions of the law.

The funds from all financial sources, referred to in the current article, will be used to finance the expenses necessary for the management of the Foundation.

Donors will be entered in a “register of donors” and they will be sent periodic information

Il finanziamento delle attività della Fondazione è assicurato:

  1. dalle rendite dei beni mobili ed immobili donati dal Fondatore, dalle somme annualmente assegnate a titolo di contributo dal Fondatore stesso e dalle somme che comunque perverranno alla Fondazione per acquisti, eredità, legati, donazioni, elargizioni ed oblazioni in genere elargite non per incrementare il patrimonio, bensì per finanziarne l’attività;
  2. dagli eventuali contributi erogati, anche in via straordinaria:dalle riconversioni eventuali del patrimonio istituzionale;
    1. dallo Stato italiano attraverso i Ministeri competenti, dalle Regioni o da Enti pubblici in genere ovvero da altri Enti locali anche non territoriali;
    2. da Istituzioni od Enti internazionali;
    3. dai proventi derivanti dagli eventuali rapporti convenzionali stipulati nell’attuazione dell’attività istituzionale;
    4. da ogni altra fonte finanziaria, anche occasionale, da qualsiasi soggetto ed a qualsiasi titolo proveniente.

I beni vanno iscritti nei registri di competenza o negli inventari secondo le disposizioni di legge.

I fondi provenienti dal complesso delle fonti finanziarie, di cui al corrente articolo, serviranno al finanziamento delle spese necessarie alla gestione della Fondazione.

I Donatori saranno iscritti in un “albo dei donatori” ed agli stessi sarà inviata periodica informazione

La Fondazione è espressamente impegnata nel divieto di distribuire, anche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge od effettuate a favore di altre Onlus, che per disposizione, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione è espressamente obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione, in caso di scioglimento determinato da qualsiasi causa, è espressamente obbligata a devolvere il patrimonio residuo dell’organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2006 – G.U. n. 229 del 30 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Organi della Fondazione, se nominati, sono :

  • il Presidente;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Segretario Generale;
  • il Tesoriere;
  • il Comitato Tecnico-Scientifico;
  • il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite e non danno diritto ad alcun compenso salvo che per quanto attiene al rimborso delle spese sostenute.

Il Presidente è nominato dal Fondatore nell’Atto Costitutivo della Fondazione.

La sua carica è vitalizia.

In caso di dimissioni o di cessazione delle sue funzioni per qualsiasi altra causa è nominato direttamente dal Consiglio di Amministrazione, che lo sceglierà tra nominativi così designati:

  1. uno dal Presidente uscente;
  2. uno da ciascun membro del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione ed esercita in particolare le seguenti funzioni:

  1. convoca, stabilendone il relativo ordine del giorno e presiede gli Organi Collegiali, coordinandone le attività;
  2. dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
  3. firma gli atti della Fondazione;
  4. sovrintende al buon funzionamento della Fondazione;
  5. adotta in via d’urgenza i provvedimenti spettanti al Consiglio di Amministrazione; tali provvedimenti sono provvisoriamente esecutivi, ma devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio alla prima riunione, che deve essere comunque convocata dal Presidente entro 30 giorni;
  6. esercita i poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto;
  7. nomina procuratori speciali, avvocati e procuratori alle liti;
  8. ha la facoltà di aprire, chiudere e gestire conti bancari e postali ;
  9. cura i rapporti con le massime autorità e le Pubbliche Amministrazioni e segue il buon andamento dell’amministrazione della Fondazione vigilando sul rispetto della corretta applicazione dello Statuto proponendone, se necessaria, la sua riforma al Consiglio di Amministrazione per gli opportuni provvedimenti.

La Fondazione è gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso tra 4 ed 8 oltre al Presidente.

Al Consiglio di Amministrazione è demandato il compito di deliberare su tutte le nomine e gli incarichi che verranno attribuiti o revocati.

Il Consiglio di Amministrazione ha la durata di tre esercizi finanziari e i suoi membri scadono alla data di convocazione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Sino alla nomina dei nuovi membri il Consiglio di Amministrazione uscente esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili.

I suoi componenti :

a) possono essere confermati o nuovamente cooptati;

b) qualora il confermato o cooptato non accetti per iscritto la carica entro quindici giorni dalla comunicazione scritta avuta dal Presidente della Fondazione, si intende che l’abbia rifiutata; in tal caso il Consiglio stesso può procedere ad una nuova cooptazione;

c) decadono in caso di assenza ingiustificata continuata a tre successive riunioni del Consiglio.

Qualora si renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il Consiglio di Amministrazione nominerà a maggioranza il nuovo Consigliere, che durerà in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Fondatore nell’Atto Costitutivo della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto nel caso in cui cessino dalle loro funzioni più della metà dei consiglieri, ovvero in caso di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative e statutarie, accertate dal Revisore dei Conti o dal Collegio dei Revisori.

Entro il termine di sei mesi dal suo scioglimento il consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura dal Presidente della Fondazione, o, in caso di suo impedimento, dal membro più anziano del consiglio stesso.

Il Segretario Generale è nominato dal Fondatore nell’Atto Costitutivo della Fondazione e la sua carica è vitalizia.

In caso di dimissioni o di cessazione dalle sue funzioni per qualsiasi altra causa è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Nell’ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e secondo le direttive del Presidente, provvede alla gestione corrente della Fondazione e quindi:

  1. svolge le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione, del comitato tecnico-scientifico, redigendo i processi verbali delle relative riunioni;
  2. redige i programmi di attività, da sottoporre all’approvazione del consiglio stesso;
  3. predispone i progetti riguardanti bilanci preventivi e consuntivi;
  4. dà attuazione, secondo le direttive date dal Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, firmando la corrispondenza e gli atti relativi della Fondazione;
  5. svolge tutte le pratiche di carattere amministrativo, contabile e fiscale, avvalendosi del personale dipendente o in mancanza avvalendosi di collaboratori esterni;
  6. sovrintende alla custodia e manutenzione dei beni appartenenti alla Fondazione;
  7. esercita le altre funzioni eventualmente delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Tesoriere amministra il patrimonio ed i fondi della Fondazione secondo le direttive del Segretario Generale e comunque in linea con le delibere del Consiglio di Amministrazione.

La carica ha una durata di tre esercizi finanziari completi, a partire dal primo gennaio dell’anno successivo alla sua nomina.

Redige, d’intesa con il Segretario Generale, i bilanci preventivo e consuntivo della Fondazione e li sottopone al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione.

Il servizio di cassa e custodia titoli è affidato agli Istituti di credito scelti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può designare altri Istituti di credito in sostituzione o in aggiunta ai predetti secondo il criterio delle maggiori rendite dei fondi investiti.

Il Comitato Tecnico-Scientifico costituisce l’organo tecnico di consulenza della Fondazione ed in tale quadro svolge le seguenti funzioni:

  1. formula proposte in ordine alle attività istituzionali della Fondazione, predisponendone i programmi;
  2. esprime valutazioni sui risultati delle iniziative già attuate;
  3. suggerisce eventuali altri esperti e collaboratori della Fondazione;
  4. cura la redazione eventuale di un bollettino cartaceo o on-line sulle attività della Fondazione.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, inoltre :

  1. comprende di diritto, il Presidente della Fondazione;
  2. è composto di un numero di membri variabile da tre a dieci indicati dal Presidente della Fondazione e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra studiosi e personalità italiane o straniere di riconosciuta autorità e competenza nel campo della sanità e della ricerca scientifica nonché tra altri esperti che possano dare il contributo alla realizzazione delle finalità della Fondazione;
  3. nella sua prima riunione provvede a nominare il Presidente ed un coordinatore;
  4. si riunisce almeno due volte l’anno, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti;
  5. si riunisce validamente con l’intervento di almeno la metà dei sui membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I membri del comitato durano in carica cinque anni e sono rieleggibili; possono farsi rappresentare da altri membri in base a delega scritta, ma in misura non superiore ad un terzo dei suoi componenti e non più di tre volte consecutive.

Il Revisore dei Conti – o, in alternativa, il Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre membri – è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i professionisti iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e al Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore dei Conti – o, se nominato, il Collegio dei Revisori dei Conti – rimane in carica per la durata di tre esercizi finanziari, a partire dal primo gennaio dell’anno successivo alla nomina dei suoi membri e fino alla trasmissione all’amministrazione di vigilanza del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio finanziario e può essere confermato.

Le relazioni del Revisore dei Conti – o, se nominato, del Collegio dei Revisori dei Conti – sono verbalizzate in apposito registro.

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata e si estingue nei casi previsti dagli art. 27 e 28 del Codice Civile.

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori che saranno scelti tra i suoi membri.

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme della legislazione vigente ed in particolare le disposizioni del Libro Primo, Titolo Secondo del Codice Civile e quelle del D.Lgs. del 4 dicembre 1997 n. 460.